Informazioni RSL
Informazioni RSL
Tassa di ProprietĆ autoveicoli ādi Interesse Storicoā.
Le agevolazioni fiscali per i veicoli ādi Interesse Storicoā variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali:
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica se non circolano su strada pubblica.
LāArticolo 63 della Legge 342/2000 ha infatti stabilito che:
ā1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dallāanno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nellāanno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
ā¦(omissis)ā¦
I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.ā
Le singole Regioni Italiane, nellāapplicazione dellāArt. 63, legge 342/2000, hanno confermato tale intendimento.
Lāesenzione ĆØ automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda.
Se un veicolo ultratrentennale ĆØ posto in circolazione su strade e aree pubbliche ĆØ dovuta peroā una tassa di circolazione forfettaria che varia da Regione a Regione.
Tale tassa forfettaria ĆØ dovuta per lāintera annualitĆ e non ĆØ assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Puoā essere pagata con le consuete modalitaā previste per il pagamento della Tassa di Possesso (Uffici Postali / ACI / ā¦.)
Il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultratrentennali giaā esentati allāentrata in vigore della legge 342/2000:
Prima del giaā citato Articolo 63 della Legge 342/2000, lāesenzione della tassa di possesso eraĀ disciplinata dallāart. 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, il quale recitava che:
āgli autoveicoli e i motocicli dāinteresse storico, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano,Ā Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse automobilisticheā.
Tale testo veniva poi modificato dallāart. 3, comma 155, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale limitava lāesenzione dalle tasse automobilistiche ai veicoli sopraindicati costruiti da oltre trenta anni.
Fino al Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999, per ottenere lāattestato di esenzione dalle tasse automobilistiche, i proprietari dei veicoli sopraindicati dovevano produrre apposita istanza al Ministero delle Finanze come indicato dallāart. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1983, n. 126.
A seguito di detto Decreto, veniva quindi abrogato lāobbligo di presentare istanza e:
āLāAutomotoclub Storico Italiano, il Lancia Club per il Registro Storico Lancia, il Registro FIAT italiano ed il Registro italiano Alfa Romeo, ai fini dellāesenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, ⦠(Omissis)ā¦, agli archivi regionali ed allāarchivio nazionale delle tasse automobilistiche, le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre trenta anniā.
Fino allāanno 2000 compreso, i veicoli iscritti ai suddetti Registri, erano quindi totalmenteĀ esenti da tasse e potevano liberamente circolare.
Pertanto, ove pervengano richieste di pagamento bolli da parte delle Regioni, occorrerĆ Ā inviare per Raccomandata con R.R., copia del documento attestante lāesenzione del veicolo.
Non occorrerĆ impugnare lāeventuale cartella davanti alla Commissione Tributaria, ove sia statoĀ confermato dal destinatario lāeffettuato sgravio.
Per gli anni successivi al 2000, visto il giaā citato articolo di Legge, lāesenzione eā automatica,Ā ma solo se il veicolo non eā circolante.
Nel caso in cui esso sia posto in circolazione su strade e aree pubbliche, ĆØ dovuta la tassa diĀ circolazione forfettaria come precedentemente indicato.
Se dovessero pervenire richieste di pagamento di tasse automobilistiche da parte delle Regioni,Ā occorrerĆ unicamente dimostrare lāanno di immatricolazione o di costruzione.
Come fa suo anche lāASI, eā opinabile che lāEnte Regionale possa mai chiedere lāattestazioneĀ del pagamento della tassa di circolazione, visto che la stessa ĆØ dovuta soltanto ove il veicoloĀ effettivamente circoli.
Veicoli ultraventennali:
I veicoli di Interesse Storico ultraventennali non sono invece automaticamente esenti dal pagamento della tassa di possesso.
Ogni Regione Italiana adotta al riguardo legislazioni diverse che incidono sia sulle modalitaā di eventuale esenzione, sia sullāimporto e sulla modalitĆ di pagamento.
Ad esempio, la Lombardia considera esenti dal pagamento della Tassa di Possesso qualsiasi veicolo inscritto al Registro Storico Lancia, indipendentemente dallāanno di costruzione.
Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria cittĆ o presso lāufficio tributi della propria Regione.
In caso di pagamento della Tassa di Circolazione, anche qui il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento, perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Volture autoveicoli ādi Interesse Storicoā (IPT ridotta)
Veicoli ultratrentennali:
Lāart. 63 della legge 342/2000 prevede che in caso di passaggio di proprietĆ , lāImposta Provinciale di Trascrizione ĆØ dovuta nella misura ridotta di ⬠51,65 per gli autoveicoli e di ⬠25,82 per i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.
Non eā necessario produrre alcun attestato per usufruire dellāimporto ridotto.
Le singole amministrazioni Provinciali possono modificare detti importi.
Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria cittĆ o presso lāufficio tributi della propria Provincia.
Veicoli ultraventennali:
Lo stesso art. 63 della legge 342/2000, prevede per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, il pagamento dellāimposta provinciale di trascrizione nella misura ridotta di ⬠51,65 per gli autoveicoli e di ⬠25,82 per i motoveicoli.
Per una interpretazione restrittiva della suddetta legge, questa riduzione si applica peroā unicamente agli autoveicoli dotati di attestato ASI.
Eā quindi necessario produrre lāattestato ASI per usufruire dellāimporto ridotto.
Le singole amministrazioni Provinciali possono modificare detti importi.
Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria cittĆ o presso lāufficio tributi della propria Provincia.
Revisioni autoveicoli ādi Interesse Storicoā
Con lāentrata in vigore del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, i veicoli di Interesse Storico omologati al Registro Storico Lancia, devono essere sottoposti a revisione ogni due (2) anni.
āBollino Bluā autoveicoli ādi Interesse Storicoā
Per effetto del DL 285/92 e successive modificazioni, sono esentati dallāesame dei gas di scarico (Bollino Blu) i veicoli classificati dāinteresse storico ed omologati al Registro Storico Lancia, che abbiano compiuto venti anni dalla data di costruzione.
Cinture di Sicurezza
Eā obbligatorio il montaggio e lāuso delle cinture di sicurezza per tutte le auto predisposte fin dallāorigine con specifici punti di attacco.
Sono esentate dallāobbligo del montaggio delle cinture di sicurezza posteriori (anche se predisposte) le auto costruite prima del 15/6/1976.