Informazioni RSL

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Tassa di Proprietà autoveicoli “di Interesse Storico”.

Le agevolazioni fiscali per i veicoli “di Interesse Storico” variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Veicoli ultratrentennali:

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica se non circolano su strada pubblica.

L’Articolo 63 della Legge 342/2000 ha infatti stabilito che:

“1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.

Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

…(omissis)…

I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.”

Le singole Regioni Italiane, nell’applicazione dell’Art. 63, legge 342/2000, hanno confermato tale intendimento.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda.

Se un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta pero’ una tassa di circolazione forfettaria che varia da Regione a Regione.

Tale tassa forfettaria è dovuta per l’intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

Puo’ essere pagata con le consuete modalita’ previste per il pagamento della Tassa di Possesso (Uffici Postali / ACI / ….)

Il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultratrentennali gia’ esentati all’entrata in vigore della legge 342/2000:

Prima del gia’ citato Articolo 63 della Legge 342/2000, l’esenzione della tassa di possesso era disciplinata dall’art. 5, trentaquattresimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n.53, il quale recitava che:

“gli autoveicoli e i motocicli d’interesse storico, iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, sono esenti dalle tasse automobilistiche”.

Tale testo veniva poi modificato dall’art. 3, comma 155, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale limitava l’esenzione dalle tasse automobilistiche ai veicoli sopraindicati costruiti da oltre trenta anni.

Fino al Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999, per ottenere l’attestato di esenzione dalle tasse automobilistiche, i proprietari dei veicoli sopraindicati dovevano produrre apposita istanza al Ministero delle Finanze come indicato dall’art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1983, n. 126.

A seguito di detto Decreto, veniva quindi abrogato l’obbligo di presentare istanza e:

“L’Automotoclub Storico Italiano, il Lancia Club per il Registro Storico Lancia, il Registro FIAT italiano ed il Registro italiano Alfa Romeo, ai fini dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, … (Omissis)…, agli archivi regionali ed all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche, le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre trenta anni”.

Fino all’anno 2000 compreso, i veicoli iscritti ai suddetti Registri, erano quindi totalmente esenti da tasse e potevano liberamente circolare.

Pertanto, ove pervengano richieste di pagamento bolli da parte delle Regioni, occorrerà inviare per Raccomandata con R.R., copia del documento attestante l’esenzione del veicolo.

Non occorrerà impugnare l’eventuale cartella davanti alla Commissione Tributaria, ove sia stato confermato dal destinatario l’effettuato sgravio.

Per gli anni successivi al 2000, visto il gia’ citato articolo di Legge, l’esenzione e’ automatica, ma solo se il veicolo non e’ circolante.

Nel caso in cui esso sia posto in circolazione su strade e aree pubbliche, è dovuta la tassa di circolazione forfettaria come precedentemente indicato.

Se dovessero pervenire richieste di pagamento di tasse automobilistiche da parte delle Regioni, occorrerà unicamente dimostrare l’anno di immatricolazione o di costruzione.

Come fa suo anche l’ASI, e’ opinabile che l’Ente Regionale possa mai chiedere l’attestazione del pagamento della tassa di circolazione, visto che la stessa è dovuta soltanto ove il veicolo effettivamente circoli.

Veicoli ultraventennali:

I veicoli di Interesse Storico ultraventennali non sono invece automaticamente esenti dal pagamento della tassa di possesso.

Ogni Regione Italiana adotta al riguardo legislazioni diverse che incidono sia sulle modalita’ di eventuale esenzione, sia sull’importo e sulla modalità di pagamento.

Ad esempio, la Lombardia considera esenti dal pagamento della Tassa di Possesso qualsiasi veicolo inscritto al Registro Storico Lancia, indipendentemente dall’anno di costruzione.

Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria città o presso l’ufficio tributi della propria Regione.

In caso di pagamento della Tassa di Circolazione, anche qui il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento, perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Volture autoveicoli “di Interesse Storico” (IPT ridotta)

Veicoli ultratrentennali:

L’art. 63 della legge 342/2000 prevede che in caso di passaggio di proprietà, l’Imposta Provinciale di Trascrizione è dovuta nella misura ridotta di € 51,65 per gli autoveicoli e di € 25,82 per i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.

Non e’ necessario produrre alcun attestato per usufruire dell’importo ridotto.

Le singole amministrazioni Provinciali possono modificare detti importi.

Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria città o presso l’ufficio tributi della propria Provincia.

Veicoli ultraventennali:

Lo stesso art. 63 della legge 342/2000, prevede per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, il pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione nella misura ridotta di € 51,65 per gli autoveicoli e di € 25,82 per i motoveicoli.

Per una interpretazione restrittiva della suddetta legge, questa riduzione si applica pero’ unicamente agli autoveicoli dotati di attestato ASI.

E’ quindi necessario produrre l’attestato ASI per usufruire dell’importo ridotto.

Le singole amministrazioni Provinciali possono modificare detti importi.

Si consiglia quindi di richiedere informazioni presso gli uffici ACI della propria città o presso l’ufficio tributi della propria Provincia.

Revisioni autoveicoli “di Interesse Storico”

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, i veicoli di Interesse Storico omologati al Registro Storico Lancia, devono essere sottoposti a revisione ogni due (2) anni.

“Bollino Blu” autoveicoli “di Interesse Storico”

Per effetto del DL 285/92 e successive modificazioni, sono esentati dall’esame dei gas di scarico (Bollino Blu) i veicoli classificati d’interesse storico ed omologati al Registro Storico Lancia, che abbiano compiuto venti anni dalla data di costruzione.

Cinture di Sicurezza

E’ obbligatorio il montaggio e l’uso delle cinture di sicurezza per tutte le auto predisposte fin dall’origine con specifici punti di attacco.

Sono esentate dall’obbligo del montaggio delle cinture di sicurezza posteriori (anche se predisposte) le auto costruite prima del 15/6/1976.