Statuto
Statuto del Lancia Club
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci ad Arbatax il 18/05/2023
Art. 1 – COSTITUZIONE
Il Lancia Club è associazione ETS senza fini di lucro, fra proprietari e/o possessori ed estimatori di
veicoli storici Lancia, sodalizio costituito in data 08/07/1972.
E’ sodalizio federato ASI (Automotoclub Storico Italiano) e ne condivide i suoi principi e valori ispiratori.
Art.2–SCOPI
Scopi del Lancia Club sono:
- Custodire la tradizione storico motoristica “Lancia” valorizzandone gli innovativi aspetti tecnici
ed il suo patrimonio storico culturale. - Censire i veicoli storici Lancia ovunque essi si trovino al fine di tutelarne l’originalità e la loro salvaguardia, così come previsto dall’atto di fondazione del sodalizio e dal Registro Storico Lancia
nato con esso. - Conservare ed aggiornare il Registro dei veicoli storici Lancia, implementandolo e arricchendo, ove reperibile, ogni documentazione tecnica mirata alla salvaguardia dell’originalità dei mezzi ad esso inscrivibili.
- Promuovere e/o patrocinare manifestazioni, raduni, anche internazionali, di veicoli Storici registrati del marchio, nonché mostre e convegni atti ad illustrare gli innovativi aspetti tecnici, per l’epoca, di ogni singolo modello, incentivando anche la nascita e crescita dei Club di Modello.
Art. 3 – SEDE
Il Lancia Club ha sede legale in Torino.
Art. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio del Lancia Club è costituito:
- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone ed Enti verseranno all’Associazione, per favorirne e/o incrementarne le finalità statutarie;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di gestione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote sociali annuali;
- dalle rendite patrimoniali;
- dalle quote di iscrizione e dalle rendite patrimoniali delle vetture al Registro Storico;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività dell’Associazione.
L’associazione è obbligata ad impiegare le entrate, gli eventuali utili avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
E’ fatto espresso divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, sempre che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
Gli eventuali avanzi di gestione verranno contabilizzati nell’anno sociale successivo.
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvede a redigere il conto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull’andamento della gestione nonché il preventivo per
l’anno successivo.
Il rendiconto compilato con criteri di oculata prudenza dovrà esser costituito da un consuntivo dell’esercizio con conto delle spese e dei ricavi da presentarsi all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il mese di giugno di ogni anno.
Art. 6 – SOCI
Possono essere soci del Lancia Club persone fisiche e giuridiche nonché le associazioni non riconosciute che condividono gli scopi del presente Statuto previa esplicita menzione nella domanda di ammissione.
Possono altresì essere soci i familiari ed i discendenti in linea diretta ancorché minori; l’aspirante socio nella domanda di ammissione dovrà esplicitamente optare per quanto attiene alle comunicazioni sociali per una delle seguenti modalità di notifica:
- lettera raccomandata rr
- email (con susseguente obbligo di assenso di ricezione)
- PEC
L’opzione prescelta potrà tuttavia esser mutata mediante comunicazione – nella forma già prescelta – alla segreteria del Club con validità a far tempo dall’anno solare successivo a quello della formulata nuova istanza.
I soggetti i quali nel tempo abbiano perduto i requisiti di cui al comma 1, potranno continuare ad essere soci in qualità di estimatori.
E’ socio sostenitore il soggetto che in modo determinante contribuisce alle finalità statutarie.
L’ammissione del socio viene approvata dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno eguale diritto a partecipare alle attività sociali purché in regola con il pagamento della quota; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i soci sono liberamente eleggibili alle cariche sociali secondo quanto disposto dall’art 11 4°comma. Ai soci minorenni non è consentito né delegare né esser portatori di deleghe. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo Soci Onorari personalità del mondo
dell’automobilismo storico o sportivo nonché Enti benemeriti verso il Club.
Art. 7 – RECESSO, DECADENZA, ESPULSIONE DEL SOCIO
La qualità di Socio permane per tutta la durata dell’Associazione, fatti salvi i seguenti casi:
- RECESSO
Ogni socio può recedere dall’associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Il recesso diviene efficace al termine dell’anno sociale in cui è stato comunicato purché la comunicazione pervenga tre mesi prima dello stesso. - DECADENZA
Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa, nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, decade ipso iure dall’appartenere all’Associazione. - ESPULSIONE
L’espulsione del Socio per “gravi motivi” è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato ed ha effetto immediato.
Contro i provvedimenti di decadenza ed espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento inviato con lettera raccomandata con avviso di ritorno.
Art. 8 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 9 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
A) Ordinaria
B) Straordinaria - Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Presidente Onorario
- Il Tesoriere
- Il Conservatore del Registro Storico Lancia
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probi Viri
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 10 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di giugno per verificare le attività svolte, approvare il rendiconto consuntivo, nonché il bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente, tuttavia essa può anche essere richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o dal 20% dei Soci.
L’Assemblea deve essere convocata almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la riunione mediante Raccomandata – e-mail con assenso di avvenuta risposta di ricezione e/o PEC e/o secondo la modalità di notifica scelta dal socio all’atto dell’iscrizione o successivamente.
La convocazione deve contenere analitico ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora dell’incontro.
L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ed in caso di non raggiungimento del quorum, in seconda convocazione il giorno seguente con i soci presenti: le deliberazioni sono validamente assunte con i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Ogni socio, può essere portatore di n°2 deleghe rilasciate dai Soci assenti.
Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che attengono alla loro responsabilità.
L’Assemblea, prima di iniziare i lavori, deve nominare un Presidente, diverso da quello dell’Associazione; egli ha il compito in apertura di leggere l’ordine del giorno, nominare il segretario e gli scrutatori, in numero di tre, per lo spoglio dei voti, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, mantenere l’ordine nel corso del dibattito, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate, controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario.
La procedura elettorale è normata da apposito regolamento allegato al presente Statuto facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
Gli argomenti trattati nell’Assemblea vengono trascritti a verbale dal segretario ed il Presidente, seduta stante, sottoscrive ciascun foglio di detto verbale da inserire nel libro verbali delle Assemblee.
A tale verbale si allegano altresì i rendiconti sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Essi restano sempre depositati presso la Sede Sociale ed ogni Socio ha facoltà di consultarli e/o richiederne e riceverne copia.
A) L’Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti non espressamente riservati all’Assemblea Straordinaria: delibera altresì sulla responsabilità degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
B) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Sono riservate all’Assemblea Straordinaria le sole modifiche dello Statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione.
Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione, il giorno seguente
qualunque sia il numero dei Soci, ma con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione vengono deliberati, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ organo esecutivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, ed opera per il raggiungimento degli scopi del sodalizio, provvede alla ordinaria amministrazione, alla realizzazione e gestione delle attività sociali, esercita tutti i poteri conferitogli dal presente Statuto.
In caso di necessità provvede anche alla amministrazione straordinaria, sottoponendo a ratifica il proprio operato alla prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea in rappresentanza di gruppi regionali. Detta rappresentanza è stabilita di volta in volta dal Consiglio uscente con un criterio di proporzionalità dei soci iscritti nei gruppi regionali.
Sono eleggibili i Soci che, mediante lettera raccomandata o PEC, o secondo la modalità di notifica scelta dallo stesso all’atto dell’iscrizione o successivamente, inviata all’Associazione nei termini fissati dalla convocazione, avranno dichiarato la propria disponibilità a candidarsi.
Il Consiglio Direttivo è formato da n° 7 membri eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il candidato avente maggiore anzianità sociale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Esso nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente nella prima seduta utile.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
Nel caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere nel corso del mandato, il Consiglio provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti dello stesso gruppo regionale.
Qualora nello stesso gruppo regionale in cui si rendesse vacante la carica non vi fossero altri candidati disponibili, il Consiglio Direttivo coopterà per la reintegrazione scegliendo il candidato di altro gruppo in base alla graduatoria delle preferenze espresse dall’Assemblea in sede di elezioni.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre membri oltre il Presidente o il Vice Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il consigliere assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla funzione e ad esso subentra il primo escluso dallo stesso gruppo regionale di appartenenza, se esistente, altrimenti colui che ha riportato in assoluto maggiore votazione.
Al Consiglio Direttivo, può partecipare senza diritto di voto, il Conservatore del Registro Storico Lancia.
Il Consiglio Direttivo fissa l’ammontare annuo della quota associativa ed il termine per i relativi versamenti; provvede altresì per i rimborsi spesa, sostenuti dai Soci per incarichi assegnati dal consiglio nonché per eventuali parcelle dei professionisti esterni.
Emana e modifica i Regolamenti dell’Associazione, nomina con specifici mandati, Comitati per le revisioni, composti da esperti nelle materie e per gli studi che si riterranno opportuni.
Al fine di promuovere e tutelare il collezionismo e di valorizzare l’importanza culturale, storica e del motorismo, il Consiglio può riconoscere Sodalizi di Modello conformi alla normativa del Club
ed ispirati ai medesimi principi e valori.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno nonché ogni qualvolta ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività sociale. E’ ammessa la video conferenza.
Può altresì essere convocato qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Delle riunioni viene redatto un verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Convoca sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria.
Convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo.
Coordina l’esecuzione delle delibere.
Può compiere ogni atto giuridico anche di amministrazione straordinaria necessaria per la tutela degli interessi dell’Associazione, qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri il suo operato sarà ratificato, se nel caso dall’Assemblea nella prima convocazione utile da parte dello stesso nel più breve tempo possibile.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare, per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo oppure soci particolarmente qualificati.
Art. 13 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo tra personalità di spicco della cultura, della tecnica, dell’arte, del design.
Può essere sentito dal Consiglio Direttivo con parere consuntivo non vincolante.
Ha diritto di voto nelle Assemblee dei Soci
Art. 14 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo all’interno dei suoi membri nella prima seduta utile.
E’ responsabile nei confronti dell’Associazione della gestione contabile e amministrativa.
La sua attività può essere delegata a professionisti esterni previa designazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DEI VEICOLI STORICI LANCIA
Il Conservatore del Registro è nominato tra i Soci dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Presiede di diritto la Commissione Tecnica.
Provvede alla conservazione del Registro ed al suo aggiornamento; alla verifica tecnica delle vetture storiche, per le quali è stata richiesta l’iscrizione; riscontrata l’autenticità, provvede alla omologazione a norma del regolamento tecnico.
Rilascia le certificazioni ed attestazioni previste dal regolamento medesimo ed ai sensi dell’art. 60
co. 4 del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 17/12/2009 e successive modificazioni.
Art. 16 – COMMISIONE TECNICA
I membri della Commissione Tecnica sono nominati in numero pari dal Consiglio Direttivo su proposta del Conservatore; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Conservatore ne è il Presidente.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 17 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci di cui almeno uno sia iscritto nel registro dei Revisori dei Conti. Elegge fra i componenti il proprio Presidente.
Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; il loro mandato è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo finanziario dell’amministrazione dell’Associazione.
Art. 18 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI
E’ composta da tre membri eletti fra i Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In ogni caso almeno uno di essi deve essere versato nelle discipline giuridiche. Elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente.
La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva sulle eventuali controversie che si verifichino nell’ambito dell’Associazione fra i suoi organi, fra gli associati e l’Associazione o fra gli associati medesimi, qualora questi ne facciano richiesta.
Il Socio con la domanda di iscrizione sottoscrive la clausola compromissoria con cui si obbliga a rimettere a detto Collegio tutte le controversie fra sé e l’Associazione e fra sé ed altri Soci.
Art. 19 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in via di analogia e comunque suppletivamente le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute.
NORMA TRANSITORIA
Entro 180 gg. dall’approvazione, i soci del Club regolarmente iscritti alla data dell’approvazione delle presenti modifiche statuarie, potranno optare per una delle formalità di notifica delle comunicazioni sociali di cui all’art. 6 secondo comma. In caso di mancata comunicazione si intenderà scelta la modalità sub B del prefato articolo.